Disponibile il codice tributo da usare in F24 per la cessione della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica

Totalmente operative  le novità introdotte dal  Decreto Crescita (DL 34/2019) sulla cessione del credito per interventi riqualificanti (sismabonus e ecobonus). Dopo la pubblicazione della scorsa settimana del Provvedimento con le regole per ottenere lo sconto in fattura (CLICCA QUI per il Provvedimento), ieri, 5 agosto 2019 è stata pubblicata la risoluzione contenente il codice tributo per l’indicazione della cessione dell’ecobonus nel modello di versamento F24 (CLICCA QUI per la Risoluzione).

Le quote annuali dei suddetti crediti ceduti potranno essere utilizzate in compensazione, tramite modello F24, indicando il codice tributo “6890”, denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”, istituiti con risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al citato provvedimento del 18 aprile 2019. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In proposito, si evidenzia che, nel modello F24, il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”.

Ufficio Stampa – CONFLAVORO PMI Prato

La riqualificazione dei dipendenti rientra nel Welfare Aziendale

L’agenzia delle Entrate ha stabilito che i servizi di istruzione per l’occupabilità di dipendenti a rischio, rientrano nel Welfare Aziendale. Pertanto, tali servizi vanno trattati secondo il principio della (non imponibilità).

L’agenzia delle Entrate, risponde ad interpello con nota n. 273, del 18 luglio 2019, chiarendo che,  se un datore di lavoro offre  tra i servizi di welfare aziendale iniziative di riqualificazione professionale per i propri  dipendenti a maggior rischio di non impiegabilità e/o di fragilità sociale, tale  percorso di formazione non concorre al formare il reddito imponibile per i beneficiari.

Nell’interpello,  una società  chiedeva   il corretto trattamento fiscale  da utilizzare nel caso in cui venisse messo a disposizione di determinati dipendenti non dirigenti un percorso di formazione, apprendimento e aggiornamento professionale (chiamato “Percorso occupabilità”) volto a migliorare la quantità e la qualità delle competenze, conoscenze e capacità, al fine di potenziarne l’occupabilità. Allo stesso gruppo di dipendenti veniva anche offerto un piano di welfare  comprendete le spese di trasporto  pubblico.

Posto ad esame il suddetto quesito, chiarita da parte dell’Agenzia che  l’espressione “categorie di dipendenti” non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, ecc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.

Pertanto, purché esistenti le suddette condizioni le erogazioni di welfare aziendale per detti servizi, non generano alcun reddito imponibile in capo ai dipendenti.

L’Agenzia ha inoltre precisato che l’esclusione dal reddito prevista per gli  abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l’acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relative spesa a carico del datore di lavoro  si applica anche  quando l’abbonamento sia destinato ad un familiare del dipendente a condizione che risulti fiscalmente a carico. (Per il testo integrale clicca qui)

N. C. Ufficio Stampa CONFLAVORO PMI Prato

Antitrust: NO a sconto in fattura per Ecobonus e Sismabonus, così si penalizzano le PMI

Secondo l’Autorità Garante la norma “appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell’offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di grandi dimensioni”.

L’Antitrust, nella sua adunanza del 12 giugno 2019, ha inteso formulare alcune considerazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall’art. 10 del Decreto Legge n. 34, del 30 aprile 2019 – convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019 – recante “Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (cd. Decreto Crescita), integrativo della vigente disciplina in materia di incentivi fiscali riconosciuti in ipotesi di interventi di riqualificazione energetica e di adozione di misure antisismiche (cd. “ecobonus” e “sismabonus”).
Il parere che riportiamo integralmente è pubblicato sul Bollettino settimanale Antitrust n. 26 dell’1 luglio.per approfondimenti clicca qui

Sinteticamente, l’Autorità ritiene che la norma in oggetto, nella misura in cui non prevede la possibilità di successiva cessione del credito a terzi, con le modalità opportunamente definite dall’Agenzia delle Entrate, possa generare un’indebita distorsione del mercato a vantaggio di pochi operatori, a detrimento delle imprese di medie e piccole dimensioni attive nell’offerta dei servizi di riqualificazione energetica, con evidenti ricadute negative ai danni dei consumatori, i quali vedrebbero significativamente ridotta la loro libertà di scelta. In questo senso, appare necessario modificare la norma in commento – introducendo la richiamata facoltà di cessione del credito – al fine di non discriminare le PMI.

Inoltre, si rileva che, da quanto è emerso, le imprese di più grandi dimensioni – multiutilities – non sempre svolgono direttamente i lavori, ma ricorrono allo strumento del subappalto. Al riguardo, al fine di ampliare la possibilità per le PMI di operare su questi mercati, si potrebbero ipotizzare specifiche previsioni che stabiliscano, ad esempio, quote di lavori in subappalto di dimensioni tali da consentire una più ampia partecipazione di tali imprese, tenendo conto delle specificità delle prestazioni oggetto di affidamento e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 105 del Decreto Legislativo n. 50, del 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti pubblici”. Tanto premesso, l’Antitrus auspica che gli organi in indirizzo, in sede di conversione in legge del Decreto Crescita, vogliano tenere in debita considerazione le considerazioni formulate e vogliano adottare le opportune modifiche che valgano a eliminare le distorsioni della concorrenza”.

N. C. – Ufficio Stampa Conflavoro PMI Prato

Fattura Elettronica: ecco cosa cambia dal 1° luglio

Dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le modifiche definite dal Decreto Legislativo n. 119/2018 che introduce alcune significative novità in tema fatturazione elettronica, relativamente alla fine del periodo senza sanzioni per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale e ai tempi di emissione della fattura immediata.

Fattura immediata: dal 1° luglio 2019, dieci giorni per l’emissione

A partire dal 1° luglio 2019 cambiano i tempi di emissione per le fatture immediate, siano esse elettroniche o cartacee. Stante le modifiche apportare dal  DL 119/2018  (art.11) all’art. 21 comma 4 del DPR 633/1972, gli operatori potranno infatti usufruire di un tempo massimo di 10 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni per l’invio delle proprie fatture immediate.

Qualora si decida di avvalersi di questa facoltà, invece che emettere il documento il giorno stesso della cessione del bene e/o pagamento del corrispettivo, in fattura bisognerà indicare necessariamente la data di effettuazione dell’operazione, che si differenzierà così dalla data di emissione.

Per le fatture elettroniche la data di emissione sarà certificata dalla corretta trasmissione tramite SdI mentre sulla fattura cartacea dovrà essere esplicitamente dichiarata

Fattura differita: ecco le nuove regole da luglio

La Circolare 14/E ha, di fatto, modificato le regole di emissione anche per le fatture differite. La modifica non riguarda i tempi di emissione, che prevedono tuttora la possibilità di generare e contestualmente tramettere un unico documento contenente il dettaglio delle operazioni entro il 15° giorno del mese successivo alla data della prestazione, ma la data della fattura.

Anche per le differite, difatti, è obbligatorio inserire la data della prestazione, dato che il momento di emissione è ovviamente diverso.

Le indicazioni prevedono quindi che il campo “data” dell’XML fattura debba, ad esempio, essere valorizzato con la data dell’ultimo DDT a cui la fattura differita fa riferimento. La data di emissione coinciderà quindi con il momento di trasmissione al Sistema di Interscambio.

È utile ricordare, per maggiore chiarezza, che nel caso della fattura elettronica l’emissione avviene solo nel momento in cui il file fattura XML è inviato al Sistema di Interscambio e questo restituisce unaRicevuta di Consegna – RC o una Ricevuta di impossibilità di recapito – MC.

1° luglio 2019, fine del periodo senza sanzioni

A cambiare sarà anche la disciplina sanzionatoria per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale. Infatti, dal 1° luglio 2019 coinciderà con la fine del semestre senza sanzioni decretato dal sopracitato DL 119/2018 che, con l’articolo 10, esentava gli operatori da possibili sanzioni in caso di emissione tardiva del documento fiscale o, in caso di liquidazione al periodo successivo, di una riduzione dell’80% dell’ammontare della sanzione. Le sanzioni previste si rifanno all’articolo 6 del D.lgs 471/1997.

Si ricorda che il periodo senza sanzioni per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, invece, durerà fino al 30 settembre 2019.

N. C. – Ufficio Stampa – Conflavoro PMI Prato

ECOBONUS: Lo sconto in fattura premia i grandi a discapito dei piccoli imprenditori del ‘sistema delle ristrutturazioni e riqualificazioni immobiliari’

Gli interventi relativi all’ecobonus e al sismabonus, previsto dal Decreto Crescita, misura approvata definitivamente dal Senato, prevede che i cittadini che effettuano lavori di riqualificazione energetica o antisismici, possano chiedere, in alternativa alla detrazione fiscale dal 50% all’85% spalmabile in 10 anni, uno sconto immediato sulle fatture da parte dell’impresa che ha realizzato i lavori.

Sconto che l’impresa potrà farsi rimborsare dallo Stato tramite un corrispondente credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque anni. Inoltre, l’impresa potrà scegliere di cedere il credito così acquisito ai suoi fornitori di beni e servizi. Non potrà invece cederlo a istituti di credito e intermediari finanziari.

Questo meccanismo penalizza proprio le migliaia di piccole imprese che operano nella ristrutturazione e nella riqualificazione degli immobili e delle case che, non disponendo della capacità finanziaria per “anticipare lo sconto” al cliente e non potranno sopportare l’onerosità dell’operazione di cessione del credito. Di fatto, con la misura del Decreto crescita, rischiano di essere tagliate fuori dal mercato.

Infatti, questa misura, porterà ad una distorsione del mercato in cui soltanto i fornitori più strutturati e dotati di elevata capacità finanziaria potranno anticipare ai clienti la liquidità necessaria a ottenere lo sconto e, potranno disporre della capienza fiscale sufficiente per compensare il credito di imposta. Insomma, assisteremo alla nascita di poche oasi commerciali della ristrutturazione delle case e contemporaneamente vedremo agonizzare le piccole Imprese del settore, in sintesi, accadrà quanto già accaduto in passato con l’avvento dei centri commerciali e conseguente perdita dei negozi “di vicinato”,  un grande “supermarket di moneta virtuale” che verrà gestita dai grandi gruppi industriali e dalle principali multiutility, oggi fortemente presenti nel mercato della fornitura di prodotti e nell’offerta di servizi relativa all’ecobonus.

Conflavoro Prato, invita le forze politiche a rivedere i termini della misura, ricordando che il paese Italia  produce forza lavoro e linfa vitale, grazie ad una economia strutturata per il 90% sulle PMI.

N. C. – UFFICIO STAMPA

Conflavoro PRATO

Il DL Crescita è Legge. Leggi i focus Conflavoro PMI sulle novità per Imprese e Contribuenti

Il DL Crescita dopo un travagliato percorso. Arriva il voto di fiducia della Camera e del Senato. E’ legge. Ecco i punti focali del provvedimento

Roma, 27 giugno 2019 il Senato con voto di fiducia da il via libera alla conversione in legge del Dl Crescita (Dl 34/2019). L’iter doveva essere concluso entro oggi 29 giugno e, pertanto, visti i tempi strettissimi, nessuno degli emendamenti approvati dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camere nelle scorse settimane sono stati rimessi in discussione, né a Montecitorio né ieri a palazzo Madama. Questa è l’analisi di Conflavoro Pmi sul Dl Crescita prima della sua conversione. Vediamo adesso le novità principali. 

Bonus ‘cervelli’

Il bonus per il rientro dei cosiddetti ‘cervelli in fuga’ prevede, per chi fa rientro in Italia, l’esclusione dalla tassazione del 70% del reddito. Questi soggetti devono versare all’erario un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. 

Risparmiatori truffati

Nell’erogazione degli indennizzi ai correntisti degli istituti di credito falliti è data precedenza ai piccoli risparmiatori, ossia ai pagamenti di importo non superiore ai 50 mila euro.

Abbassamento tariffe Inail

Il taglio dei contributi Inail diventa strutturale dal 2023. Il taglio era già previsto dalla legge di Bilancio 2019, ma solo fino al 2021. Significa che, al momento il 2022 rimane ‘scoperto’. Clicca qui per un approfondimento.

Pace fiscale

Sono riaperti i termini della sanatoria per rottamazione ter, chiusi lo scorso 30 aprile. La nuova scadenza è fissata al 31 luglio 2019 e fino ad allora sarà possibile mettersi in regola con l’erario senza sanzioni e interessi. Il nuovo termine vale anche per il saldo e stralcio, per chi ha un Isee fino a 20 mila euro. Clicca qui per un approfondimento.

Scontrini elettronici

Dal 1° luglio 2019, per chi ha un volume di affari superiore a 400 mila euro, scatta l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri per via telematica al Fisco. E’ comunque prevista una moratoria di sei mesi relativa alle eventuali sanzioni. In sostanza, tutto è rimandato al 1° a gennaio 2020, quando l’addio allo scontrino cartaceo varrà anche per gli esercizi con un volume di affari inferiore alla soglia dei 400 mila euro. Clicca qui per un approfondimento.

Tasse sui capannoni

L’Imu sugli immobili strumentali diventa deducibile al 100% l’Imu sugli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Clicca qui per un approfondimento.

Bonus Sud

Viene coperto il buco temporale dell’incentivo Occupazione Sviluppo Sud, che finanziava gli sgravi contributivi solo per le assunzioni a partire dal 1° maggio 2019. Adesso, invece, saranno incentivate anche le imprese che hanno assunto nel primo quadrimestre 2019 in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Clicca qui per un approfondimento.

Versamenti ISA

Gli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, a partire dall’anno di imposta 2018 sostituiscono definitivamente gli studi di settore. I termini per i versamenti ISA 2019 slittano al 30 settembre 2019. Clicca qui per un approfondimento.

Obbligo revisori nelle Srl

Menzione particolare per le nuove soglie che stabiliscono la nomina obbligatoria del sindaco o del revisore nelle piccole Srl. L’argomento è correlato al Codice della crisi d’impresa e, in realtà, le nuove soglie sono inserite nel Dl Sblocca cantieri convertito in legge negli scorsi giorni. Ma i contenuti poi approvati sono i medesimi che erano previsti da un emendamento – poi non approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera – al Dl Crescita. Clicca qui per un approfondimento.