Disponibile il codice tributo da usare in F24 per la cessione della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica

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Totalmente operative  le novità introdotte dal  Decreto Crescita (DL 34/2019) sulla cessione del credito per interventi riqualificanti (sismabonus e ecobonus). Dopo la pubblicazione della scorsa settimana del Provvedimento con le regole per ottenere lo sconto in fattura (CLICCA QUI per il Provvedimento), ieri, 5 agosto 2019 è stata pubblicata la risoluzione contenente il codice tributo per l’indicazione della cessione dell’ecobonus nel modello di versamento F24 (CLICCA QUI per la Risoluzione).

Le quote annuali dei suddetti crediti ceduti potranno essere utilizzate in compensazione, tramite modello F24, indicando il codice tributo “6890”, denominato “ECOBONUS – Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”, istituiti con risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al citato provvedimento del 18 aprile 2019. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati di cui al periodo precedente, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In proposito, si evidenzia che, nel modello F24, il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”.

Ufficio Stampa – CONFLAVORO PMI Prato